venerdì 17 giugno 2011

Architecture Talks- MUSEUM MAXXI




L'AVAA sarà presente al ciclo di conferenze su 24 studi emergenti romani al MAXXI.
GIOVEDI 22 Settembre 2011 ore 20:00

mercoledì 11 maggio 2011

Architetti aiutate il Giappone


Ricevo questa mail dal mio amico Hitoshi Abe http://www.a-slash.jp/ direttore della UCLA a Los Angeles, il quale ci chiede  un aiuto per ricostruire i luoghi devastati dallo Tsnunami.
Il sito è in allestimento e non appena sarà possibile potremo donare il nostro aiuto.
http://architectureforhumanity.org/donate/form?program=Archi-Aid questo è attivo per la donazione.
Vi prego di farla circolare
Grazie
Gianluca

martedì 8 febbraio 2011

proposta di legge sull'architettura

Paola Pierotti del sole24ore mi manda questa mail per una proposta di legge sull'architettura, quanto mai urgente, oggi.
Le mie osservazioni sono che qualsiasi legge si faccia, sarebbe bene seguire il modello della Legge Francese del 1977, nella quale il ruolo dell'architetto è messo a capo di tutti i soggetti che fanno architettura, in quanto GLI ARCHITETTI SONO GLI UNICI CHE FANNO ARCHITETTURA!
fermo restando le competenze professionali specifiche.

Aspettiamo fiduciosi un'apertura di un dibattito!
a presto

UNA LEGGE PER L'ARCHITETTURA
in Progetti e concorsi   progettieconcorsi@ilsole24ore.com

Articolo 1 (Finalità)
1. L’architettura è una espressione della cultura e del patrimonio
artistico del nostro Paese. La Repubblica promuove e tutela con
ogni mezzo la qualità dell’ideazione e della realizzazione architettonica
come bene di interesse pubblico primario per la salvaguardia e
la trasformazione del paesaggio.
2. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la presente legge
detta i principi generali di promozione della qualità architettonica.
Le Regioni si adeguano a tali principi nell’esercizio della propria
potestà legislativa e regolamentare.
Articolo 2 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni dell’articolo
3 del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/Ce e 2004/18/Ce, di seguito “Codice”).
Articolo 3 (Modifiche alla Parte II, Capo IV, Sezione I del
Codice. Disposizioni in materia di affidamento
dei servizi di architettura)
1. All’articolo 91, comma 1 del Codice le parole «di
importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite
dalle seguenti «di importo pari o superiore a 40mila euro».
2. All’articolo 91 del Codice è aggiunto il seguente comma:
1-bis. Deroghe alle procedure previste dal comma 1 sono
possibili soltanto per ragioni di necessità e urgenza
adeguatamente motivate dalla stazione appaltante e autorizzate
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici.
3. Il comma 5 dell’articolo 91 del Codice è sostituito dal
seguente:
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di
lavori di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico le
stazioni appaltanti applicano la procedura del concorso
di progettazione o del concorso di idee. Ogni altra
modalità di affidamento deve essere motivata e approvata
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici. Pena
la nullità del bando.
4. All’Articolo 91, comma 8 del Codice sono aggiunte infine
le seguenti parole: «Eventuali contratti di consulenza o
convenzioni relativi a pianificazione, programmazione, gestione,
progettazione di lavori pubblici possono essere
attribuiti solo sulla base di un’adeguata motivazione della
stazione appaltante e devono essere autorizzati dall’Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici».
5. All’articolo 91 è aggiunto infine il seguente comma:
8-bis. Per la preparazione e la gestione del concorso le
amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del supporto
dei soggetti di cui all’articolo 90 comma 1 lettere
d), e), f), f-bis), g) e h) selezionati con le procedure
previste dai commi 1 e 2.
6. Il comma 5 dell’articolo 99 del Codice è sostituito dal
seguente:
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti
acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore
del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal
bando, sono affidati con procedura negoziata senza bando
i successivi livelli di progettazione. Nel caso in cui il
vincitore del concorso non sia in possesso dei requisiti
previsti dal bando può ugualmente ottenere l’incarico
associandosi con un soggetto in possesso di tali requisiti,
mantenendo il ruolo di capogruppo e responsabile del
progetto nei confronti della stazione appaltante.
7. Al comma 2 dell’articolo 101 del Codice sono aggiunte
le seguenti parole: «Tali requisiti, indicati nel bando, servono
solo a individuare i parametri da rispettare ai fini
dell’ottenimento del successivo incarico, ma non valgono
come criteri di ammissione al concorso».
8. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 109 del
Codice è sostituito dal seguente: «Al vincitore del concorso,
se in possesso dei requisiti previsti dal bando, è affidato
l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. L’incarico
è affidato con procedura negoziata senza bando nel
caso in cui il corrispettivo per le ulteriori attività di progettazione
non sia già stato indicato nel bando di concorso».
Articolo 4 (Modifiche all’articolo 266 del Dpr 5 ottobre
2010, n. 207. Modalità di svolgimento delle gare)
1. Il comma 5 dell’articolo 266 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207
(Regolamento Appalti) è sostituito dal seguente:
5. I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui al comma 4
sono fissati dal bando di gara e possono variare:
- per il criterio a) da 20 a 30;
- per il criterio b) da 50 a 70;
- per il criterio c) da 5 a 15;
- per il criterio d) da 0 a 5.
Articolo 5 (Incentivi ai privati)
1. Le Regioni possono prevedere normative incentivanti per i
soggetti privati che ricorrono ai concorsi di progettazione per
selezionare i progetti di realizzazione delle opere di nuova costruzione.
Tra gli incentivi possono figurare bonus volumetrici, sconti sugli
oneri urbanizzazione e procedure semplificate per l’ottenimento dei
titoli abilitativi.
Articolo 6 (Giovani progettisti)
1. Presso il Ministero dei Beni Culturali è istituto un albo annuale
dei giovani architetti, di età inferiore ai 40 anni, vincitori di concorsi
di idee o di progettazione. L’attività e il profilo degli studi inseriti
nell’albo viene pubblicizzata nel sito internet del Ministero. L’albo è
a disposizione dei privati che possono utilizzarlo per organizzare
consultazioni di professionisti ad invito.
Articolo 7 (Appalto integrato di progetto e lavori)
1. All’articolo 53 sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 2 le parole «di cui alle lettere b) e c) del presente
comma» sono sostituite da «di cui alla lettera b) del presente
comma»;
- la lettera c) del comma 2 è abrogata:
- dopo il comma 2 è inserito il presente comma:
2-bis. La fattispecie di contratto prevista alle lettere b) del
precedente comma sono possibili soltanto qualora:
1) Riguardino lavori di importo inferiore a 500.000 euro;
2) Riguardino lavori in cui la componente impiantistica o tecnologica
incida per più del 60% del valore dell’opera;
3) Riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4) Riguardino lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di
euro;
- Il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettera b) e nel caso in cui,
ai sensi del comma 3, l’appaltatore si avvale di uno o più
soggetti qualificati alla realizzazione del progetto la stazione
appaltante deve indicare nel bando di gara le modalità per la
corresponsione diretta al progettista della quota di compenso
degli oneri di progettazione previa approvazione del progetto e
previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.
Articolo 8 (Modifiche all’articolo 90 del Codice. Progettazione
interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici
in materia di lavori pubblici)
1. All’articolo 90 del Codice sono apportate le seguenti modifiche:
- Al comma 1 sono abrogate le lettere a), b) e c);
- Il comma 6 è così sostituito:
6. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse
alla progettazione sono riservati ai soggetti di cui al comma 1
lettere d), e), f), f-bis), g) e h). Alle amministrazioni aggiudicatrici
competono le attività di cui all’articolo 128.
Articolo 9 (Modifiche all’articolo 128 del Codice. Programmazione
dei lavori pubblici)
1. All’articolo 128 del Codice è inserita la seguente modifica:
- al comma 2 dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente periodo:
«Per ogni opera inserita nel programma triennale le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono il Documento preliminare alla progettazione
».
Articolo 10 (Sanzioni)
1. I funzionari delle amministrazioni che non utilizzano i
concorsi come procedura preliminare alla realizzazione dell’opera,
come previsto dall’articolo 3, comma 3, sono sottoposti
alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra
lo 0,5% e l’1% del valore dell’opera. L’Autorità di Vigilanza
per i contratti pubblici di lavori servizi e forniture verifica il
rispetto degli obblighi derivanti dall’articolo 3 e commina le
relative sanzioni.
2. La mancata realizzazione di un progetto selezionato
tramite concorso di progettazione configura la fattispecie di
danno erariale sanzionabile dalla Corte dei Conti. L’ipotesi di
danno erariale si configura anche nel caso in cui l’amministrazione
decida di affidare lo sviluppo del progetto a un
soggetto diverso dal vincitore del concorso di progettazione
Articolo 11 (Norme finali)
1. Per tutte le fattispecie non regolate dalla presente legge valgono
le norme previste dal Dlgs 163/2006 e dal regolamento attuativo